Skip links

Sicurezza sul Lavoro: Arriva la Nuova Patente a Punti per Imprese e Lavoratori nei Cantieri Temporanei o Mobili

Nel settembre 2024, con l’aggiornamento del D.Lgs. 81/08, ĆØ stata introdotta una novitĆ  di grande rilievo per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: la patente a punti per imprese e lavoratori autonomi. Questo sistema innovativo punta a rafforzare il controllo e la qualificazione degli operatori, promuovendo il rispetto delle normative e un approccio piĆ¹ responsabile alla sicurezza sul lavoro.

Di seguito vengono inserite risposte e domande ai quesiti piĆ¹ importanti in merito.

INFORMAZIONI PATENTE EDILIZIA

Come fare richiesta? ā€“ La richiesta viene fatta entro il 31 ottobre via PEC e dal 1 novembre tramite il portale online dellā€™INL (ispettorato nazionale del lavoro).

PEC: patente@pec.ispettorato.gov.it

 Successivamente, entro 5 giorni bisogna dare comunicazione ufficiale al RLS dellā€™avvenuta richiesta.

A chi viene applicata? ā€“ A tutte le imprese che eseguono attivitĆ  in cantieri temporanei o mobili, esclusi i lavori di consegna e prestazioni intellettuali. Per le imprese estere serve comunque un documento equivalente rilasciato dallo stato di appartenenza.

Con quanti crediti parte unā€™impresa? ā€“ Di base tutte le imprese partono con 30 crediti e potranno tramite diverse modalitĆ , arrivare fino a un massimo di 100. 

Requisiti per richiederla? – per autocertificazione e nellā€™attesa si puĆ² operare comunque:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

b) adempimento degli obblighi formativi; 

c) possesso del DURC; 

d) possesso DVR; 

e) possesso regolaritĆ  fiscale; 

f) nomina RSPP 

In che casi avviene la revoca? ā€“ In caso di dichiarazione non veritiera su uno o piĆ¹ dei requisiti avviene la revoca. Lā€™accertamento viene fatto mediante controllo a seguito della richiesta.

Quando si puĆ² fare nuova richiesta dopo la revoca? ā€“ Dopo 12 mesi.

Con quanti crediti si puĆ² operare? ā€“ Con 15 o piĆ¹ crediti.

Cā€™ĆØ un massimo di crediti che possono essere decurtati? ā€“ Con piĆ¹ violazioni durante la stessa visita ispettiva, non possono essere decurtati piĆ¹ del doppio dei crediti assegnati alla trasgressione maggiore.

Quando vengono sottratti i crediti? ā€“ La decurtazione dei crediti avviene o in seguito allā€™accertamento di trasgressioni a livello di salute e sicurezza, oppure se scadono documenti e certificazioni che in corso di validitĆ  avevano fatto guadagnare crediti alla societĆ .

Quali sono i tempi per la decurtazione dei crediti? ā€“ I crediti vengono decurtati dopo lā€™accertamento giudiziario della trasgressione. Solo in caso di morte oppure invaliditĆ  permanente di un lavoratore imputabile al datore di lavoro o un suo delegato, rispettivamente dovrĆ  o potrĆ  essere attuata la sospensione immediata fino a 12 mesi. Il datore di lavoro potrĆ  successivamente effettuare ricorso.

Scendendo sotto i 15 crediti vengono bloccate le attivitĆ  in corso? ā€“ Non se sono giĆ  stati superati il 30% dei lavori, escluso i casi in cui risultano senza contratto lavorativo piĆ¹ del 10% dei lavoratori.

Quali sanzioni sono previste? ā€“ Sia per il mancato possesso che per lā€™esecuzione di lavori con meno di 15 crediti, sanzione del 10% dei lavori e non inferiore a 6.000 euro + sospensione dalla partecipazione di appalti pubblici per 6 mesi.

Chi ĆØ esente da questa patente? ā€“ Le societĆ  con certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Come si possono guadagnare crediti? ā€“

  • In base al grado di anzianitĆ  di iscrizione alla camera di commercio, possono essere aggiunti fino a 10 crediti;
  • Viene recuperato 1 credito per ogni biennio senza trasgressioni accertate, fino a un massimo di 20;
  • fino aĀ 30 crediti per attivitĆ , investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoroĀ nei seguenti casi:

1) possesso certificazione Uni En Iso;

2) asseverazione del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme al “Tu” Sicurezza;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza Stato.Regioni;

4) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente piĆ¹ rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;

5) adozione del documento di valutazione dei rischi anche nei casi in cui ĆØ possibile adottare le procedure standardizzate;

6) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal Rlst o Rls;

7) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/ formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

  • fino aĀ 10 crediti per attivitĆ , investimenti o formazioneĀ nei seguenti casi:

1) dimensione dell’organico aziendale;

2) possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

3) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attivitĆ  di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio nazionale;

4) formazione linguistica per lavoratori stranieri;

5) riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

6) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonchĆ© sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilitĆ  dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalitĆ , e degli obiettivi di sostenibilitĆ  e responsabilitĆ  sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

7) certificazione del regolamento interno delle societĆ  cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

8) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo rinnovo Ccnl Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.

Come fare richiesta dei crediti aggiuntivi? ā€“ Se si possiedono giĆ  i requisiti, ĆØ possibile fare richiesta al momento stesso della domanda per la patente. Se invece vengono rispettati dei criteri successivamente, bisognerĆ  allegare documentazione probante attraverso apposito modulo sullo stesso portale del INL.

In seguito allā€™accertamento di trasgressioni ci sono dei limiti allā€™acquisizione di nuovi crediti? ā€“ Si, a seguito di una o piĆ¹ violazioni, la societĆ  non riceverĆ  il credito previsti per ogni biennio di attivitĆ , per 3 anni. Inoltre, in caso di trasgressioni gravi, puĆ² essere sospeso il guadagno di nuovi punti fino a quando non vengono risolte.

Chi valuta il recupero dei crediti richiesto dalle societĆ ? ā€“ Per il recupero fino a 15 crediti, ci sarĆ  una valutazione di una commissione dellā€™INL o dellā€™INAIL.

ASSEGNAZIONE DI CREDITI AGGIUNTIVI

NĀ°REQUISITOINCREMENTO CREDITI
Articolo 5, comma 2 – Crediti attribuiti al momento del rilascio della patente
1Iscrizione alla camera di commercio da 5 a 10 anni (non cumulabile con storicitĆ  aziendale)3
2Iscrizione alla camera di commercio da 11 a 15 anni (non cumulabile con storicitĆ  aziendale)5
3Iscrizione alla camera di commercio da 16 a 20 anni (non cumulabile con storicitĆ  aziendale)8
4Iscrizione alla camera di commercio da oltre 20 anni (non cumulabile con storicitĆ  aziendale)10
Articolo 5, comma 4, lett. a) – Crediti ulteriori per attivitĆ , investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
5Possesso certificazione SGSL conforme a UNI EN ISO 45001 accreditata da ACCREDIA5
6Asseverazione Modello organizzazione salute e sicurezza conforme D.lgs 81/20084
7 i)Possesso di attestati di partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nellā€™arco di un tirennio. I corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli previsti dallā€™obbligo della normativa.6
7 ii)Punteggio incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri.8
8Partecipazione Mastro Formatore ad addestramento in materia di sicurezza3
9Investimenti in soluzioni avanzate per la sicurezza sul lavoro (5.000,00 – 25.000,00 euro)1
10Investimenti in soluzioni avanzate per la sicurezza sul lavoro (25.000,01 – 50.000,00 euro)3
11Investimenti in soluzioni avanzate per la sicurezza sul lavoro (oltre 50.000,01 euro)6
12Adozione del documento di valutazione dei rischi ex art. 17, D.lgs 81/20083
13Due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato da RLST o RLS2
Articolo 5, comma 4, lett. b) – Crediti ulteriori per attivitĆ , investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente
14Imprese che occupano fino a 15 dipendenti1
15Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti2
16Imprese che occupano piĆ¹ di 50 dipendenti4
17Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano2
18Possesso certificazione SOA di classifica I1
19Possesso certificazione SOA di classifica II2
20Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nellā€™impiego della manodopera2
21Consulenza e monitoraggio con esito positivo da Organismi paritetici2
22AttivitĆ  di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri2
23Incentivo per denuncia di operai inquadrati al primo livello con oltre 18 mesi di servizio2
24Possesso requisiti reputazionali secondo D.lgs 31 marzo 2023, n. 362
25Certificazione del regolamento interno delle societĆ  cooperative ai sensi dellā€™articolo 6 della legge 142/2001.2

DECURATAZIONE DI CREDITI

NĀ°ViolazioneCred. decurtati
1Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
3Omessi formazione e addestramento2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dallā€™alto2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno2
9Lavori in prossimitĆ  di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
13Omessa notifica allā€™organo di vigilanza prima dellā€™inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione allā€™amianto1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dellā€™articolo 283
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 1013
17Omessa valutazione del rischio di annegamento2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie2
19Omessa valutazione dei rischi collegati allā€™impiego di esplosivi3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 1771
21Condotta sanzionata ai sensi dellā€™articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 731
22Condotta sanzionata ai sensi dellā€™articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 732
23Condotta sanzionata ai sensi dellā€™articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 733
24Condotta sanzionata ai sensi dellā€™articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 231
25Infortunio di lavoratore dipendente dellā€™impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi unā€™inabilitĆ  temporanea assoluta che importi lā€™astensione dal lavoro per piĆ¹ di 60 giorni5
26Infortunio di lavoratore dipendente dellā€™impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilitĆ  permanente al lavoro8
27Infortunio di lavoratore dipendente dellā€™impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti unā€™assoluta inabilitĆ  permanente al lavoro15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dellā€™impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dellā€™impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto10