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Novità per i lavori in locali interrati, l’INL fa chiarezza sull’articolo 65

Nuove Regole per l’Uso dei Locali Sotterranei e Semi-Sotterranei: Le Indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con l’entrata in vigore della legge n. 203/2024 il 12 gennaio 2025, sono state introdotte importanti modifiche all’art. 65 del D.lgs. 81/2008 in merito all’uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei per lo svolgimento di attività lavorative. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative attraverso una nota ufficiale, delineando i nuovi obblighi per i datori di lavoro.

Uso in Deroga dei Locali Sotterranei e Semi-Sotterranei

Le nuove disposizioni stabiliscono che l’uso di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei è consentito in deroga alle norme generali quando:

  • Le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi.
  • Sono rispettati i requisiti previsti nell’Allegato IV del D.lgs. 81/2008, tra cui adeguata aerazione, illuminazione e condizioni microclimatiche idonee.
  • Viene inviata una comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro con la documentazione richiesta.

Obbligo di Comunicazione e Documentazione Necessaria

Prima dell’utilizzo di tali locali, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente tramite posta elettronica certificata (PEC). La comunicazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività e deve includere:

  • Relazione dettagliata sulle attività svolte nei locali.
  • Dichiarazione che attesti l’assenza di emissioni di agenti nocivi.
  • Asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi:
    • Conformità urbanistica ed edilizia dei locali.
    • Agibilità e rispetto delle norme igienico-sanitarie.
    • Presenza di adeguati sistemi di illuminazione, aerazione e controllo del microclima.
    • Conformità degli impianti tecnici alle normative vigenti.

Se l’Ispettorato richiede integrazioni, il datore di lavoro ha l’obbligo di fornirle e attendere ulteriori 30 giorni per ottenere l’autorizzazione tacita all’utilizzo.

Attività Vietate nei Locali Sotterranei e Semi-Sotterranei

Non è possibile presentare la comunicazione se l’attività lavorativa prevede emissioni di agenti nocivi. Tra le lavorazioni espressamente vietate rientrano:

  • Verniciatura e processi di saldatura.
  • Uso di solventi, collanti non a base d’acqua e minerali a spruzzo.
  • Lavorazione di materie plastiche a caldo e ricarica di batterie.
  • Attività di falegnameria, tipografia, sviluppo e stampa.

Controllo del Gas Radon

Un aspetto rilevante delle nuove disposizioni riguarda l’obbligo di monitorare la concentrazione di gas radon nei locali sotterranei e semi-sotterranei. Entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, il datore di lavoro deve effettuare misurazioni specifiche e includere i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dal D.lgs. 101/2020.

Variazioni e Modifiche ai Locali Autorizzati

Le comunicazioni inviate all’Ispettorato rimangono valide finché non vi sono modifiche sostanziali nei locali o nelle attività svolte. In caso di:

  • Cambio di ragione sociale o datore di lavoro, è sufficiente una dichiarazione di continuità.
  • Modifiche strutturali, aggiunta o rimozione di locali, deve essere presentata una nuova comunicazione.